Statuto

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

Art. 1 – Costituzione. Nell’anno 2009 si è costituita in Napoli una associazione denominata “FEDERAZIONE NAZIONALE GUIDATORI E ALLENATORI TROTTO” in forma abbreviata “FENGAT”

Art. 2 – Sede. La Associazione ha sede in Napoli alla Via Raffaele Ruggiero c/o Ipprodomo di Agnano

Art. 3 – Scopi. La Federazione è un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sportiva e sociale a favore dei propri iscritti. L’Unione opera su tutto il territorio nazionale, con deliberazione del Consiglio Direttivo, nomina i propri delegati e costituisce uffici e delegazioni staccate. La sua attività consiste principalmente nella tutela degli interessi generali della categoria, nonché quelli particolari dei singoli soci attinenti alla loro attività ippica, contribuendo così a migliorare le qualità insite nel cavallo trottatore affine del miglioramento della produzione.

Art. 4 - Attività. Per il conseguimento delle proprie finalità, secondo una classificazione indicativa e non tassativa, la Federazione:

     a) Definisce ed attua le strategie e linee di politica economica, normativa e organizzativa ai fini della tutela dell’interesse collettivo della categoria, rappresentando i propri iscritti di fronte ai pubblici poteri ed alle istituzioni, agli enti e soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento alla sottoscrizione di accordi o contratti collettivi con le OO.SS.;

     b) Promuove specifiche iniziative, nell’ambito dell’azione generale del movimento unitario, per la tutela previdenziale, assistenziale ed assicurativa di tutti gli associati; con particolare attenzione alla attuazione di formule di previdenza, assistenza e sicurezza sociale obbligatorie, da perseguire con il concorso dell’UNIRE o comunque con l’Ente pubblico ippico;

     c)  Tutela gli interessi degli associati e della categoria negli ambiti vitali del settore ippico, con particolare riferimento al montepremi, alla disciplina doping animale ed umano, alla gestione del segnale TV, alla regolarità e trasparenza delle corse, ai funzionari ed agli strumenti per la vigilanza delle corse - propugnando per la partecipazione alla Giurie di allenatori -;

     d) Promuove e gestisce corsi di formazione dedicati alle professioni rappresentate ed alle categorie di lavoratori da esse dipendenti, anche in funzione delle previsioni di formazione previste nei Regolamenti dell’Ente ippico o nei contratti collettivi di lavoro;

     e) Promuove la regolarizzazione del rapporto di numero proporzionale artieri/allenatori/cavalli;

     f) Promuove l’aggiornamento sistematico di tutti i regolamenti ed i disciplinari che regolano l’attività sportiva gestita dall’ente ippico;

     g) Promuove la diffusione dell’informazione e della cultura ippica anche mediante pubblicazioni audiovisive, periodiche e/o monografiche, curando un sito Internet;

     h) Assicura adeguate forme di assistenza legale e consulenza ai propri associati anche sotto il profilo tributaria e fiscale: all’uopo la Federazione potrà procedere alla stipula di apposite convenzioni con studi e società di settore per l’assistenza ai propri associati.

Art. 5 – Qualifica dei soci. Possono aderire alla Federazione gli allenatori, i guidatori, gli allievi – guidatori e le persone fisiche residenti in Italia in possesso del prescritto titolo sportivo rilasciato dall’UNIRE. Possono essere ammessi soci onorari ai quali potranno essere affidati incarichi in seno alla Federazione.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci. I soci hanno tutti i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo statuto e dai regolamenti. In particolare si impegnano ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti adottati dall’Unione. Si impegnano inoltre a non intraprendere, precludere o limitare, l’autonomia negoziale della Federazione nei rapporti con i terzi, ad uniformarsi ad ogni delibera assunti dai competenti organi esecutivi ivi comprese le norme per l’iscrizione e l’entità di finanziamento alla Cassa Nazionale Assistenza Previdenza allenatori guidatori trotto allenatori fantini galoppo. Ad accettare le decisioni in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare ed economico, attinenti all’attività sportiva e relativa alla loro appartenenza all’Unione.

Art. 7 – Adesione. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Chi intende far parte della Federazione deve inoltrare espressa richiesta di adesione al Consiglio Direttivo deve provveder ad evadere le domande di ammissione entro 60 gg. dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa deve intendersi respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a rendere note le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 8 – Quota iscrizione. Ogni associato è tenuto a versare la quota di iscrizione. La forma, e l’entità del contributo, è determinata ogni anno dal Consiglio direttivo in relazione alle necessità rilevate nel bilancio di previsione. Il mancato pagamento della quota d’iscrizione, nei modi e nei termini accettati nella domanda d’iscrizione, rende l’iscritto automaticamente moroso, e passibile, qualora non provveda al pagamento delle conseguenze previste all’art. 10.

Art. 9 – Recesso. Chiunque aderisce alla Federazione può, in qualsiasi momento, notificare al Consiglio direttivo la propria volontà di recedere, mediante nota Racc. A/R. Il recesso ha efficacia dal 30esimo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. È fatto salvo il diritto di recesso immediato per giusta causa. La perdita della qualifica di socio, per recesso o esclusione, fa perdere ogni diritto conferito dallo Statuto. Gli iscritti, che abbiano receduto o siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio. Gli aderenti alla Federazione, in caso di violazione di norme stabilite, e/o regolamenti, oppure, al verificarsi dei casi di seguito indicati, sono esclusi dalla Federazione con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo:

     a) Cessazione dell’attività ippica esercitata (salvo che per pensionamento);

     b) Perdita del diritto sportivo a seguito di provvedimenti disciplinari disposti dall’ente preposto e passati in giudicato;

     c) Morosità;

     d) Partecipazione ad associazioni aventi scopi analoghi oppure portatori di interessi personali contrastanti con le finalità della Federazione che possono limitarne l’indipendenza;

     e) Inosservanza dei contratti collettivi eventualmente stipulati dalla Federazione e delle decisioni assunte in merito dal Consiglio Direttivo;

     f) L’esclusione ha effetto dal 30esimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio  dei Probiviri, in tal caso l’esclusione è sospesa fino alla pronuncia inappellabile del Collegio.

 

PATRIMONIO – FONDO DOTAZIONE – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 – Patrimonio. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili che per qualsiasi altro titolo pervengano alla stessa Federazione. Esso è costituito inoltre dai contributi erogati, sotto qualsiasi forma da Enti pubblici e privati, comuni, province, regioni, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 12 – Fondo di dotazione. Per l’adempimento dei propri compiti istituzionali, la Federazione dispone delle seguenti entrate:

     1) Quote associative;

     2) Versamenti diretti, o incassati a seguito di apposita delega rilasciata da coloro che aderiscono alla Federazione;

     3) Importi delle multe inflitte dalle Giurie o dagli starter agli Allenatori, guidatori o allievi;

     4) Redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

     5) Qualsiasi altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.

Art. 13 – Esercizio sociale. L’esercizio sociale inizia il di 1 gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale unitamente alle relazioni del Consiglio direttivo  e dei Revisori dei Conti. La documentazione dovrà essere messa a disposizione del soci che ne facciano richiesta, presso la sede sociale e le singolo delegazioni, 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

 

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art.14 – Definizione.

Sono organi centrali della Federazione:

     - L’Assemblea Generale del Soci

     - Il Consiglio Direttivo

     - Il Presidente

     - I due Vice-Presidenti

     - Il Direttore Tecnico

     - Il Tesoriere

Sono organi di controllo della Federazione:

     - Il Collegio dei Revisori dei Conti

     - Il Collegio dei Probiviri

Sono organi periferici della Federazione:

     - Le assemblee regionali delle delegazioni periferiche

     - I Comitati regionali

     - I Delegati regionali

 

ELEGGIBILITA' – DURATA IN CARICA – COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Art. 15 - Eleggibilità. L’elezione degli Organi della Federazione deve essere libera da vincoli ed influenze di qualsivoglia genere e tipo. Pertanto sono incompatibili con l’esercizio delle funzioni del Presidente, di Vice-Presidente e Consigliere, coloro che, direttamente o per interposta persona, siano dipendenti, proprietari, comproprietari o gestori, anche mediante partecipazione societarie di:

     - Ippodromi;

     - Imprese delegate all’esercizio delle scommesse;

     - Imprese che siano proprietarie o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi per le corse del cavalli e le scommesse.

L’esercizio delle predette funzioni, non può essere esercitato dagli iscritti che ricoprono incarichi direttivi in enti o associazione con finalità analoghe o contrastanti con quelle della Federazione.

Art. 16 - Durata in carica. Tutti gli organi della Federazione durano in carica quattro anni ed i loro membri, compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti, di eguale durata. In via straordinaria, dall’approvazione del presente statuto solo per il primo mandato, che avrà eccezionalmente una durata di due anni, il Presidente in carica sarà rieleggibile.

Art. 17 - Compensi e rimborsi spese. Al Presidente, ai Vice- Presidenti ed ai Consiglieri compete il rimborso delle spese sostenute in relazione dell’incarico svolto. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata al Tesoriere in base a presentazione di idonea documentazione e/o dichiarazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo verrà inoltre erogato un compenso annuo il cui importo sarà determinato annualmente dall’Assemblea nella seduta di approvazione del bilancio preventivo. Analogo rimborso spese sarà erogato ai componenti dei Comitati Regionali o associati incaricati dal Consiglio, ogni qualvolta saranno delegati dal Consiglio Direttivo o dal Delegato Regionale a svolgere determinate funzioni per l’Associazione.

 

L’ASSEMBLEA

Art.18 -  Composizione e costituzione dell’assemblea.  L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa. L’assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua Assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano e in assenza dl questi da chi designato dai presenti. L’assemblea inoltre nominerà un segretario e, in occasione di votazioni, due scrutatori.

Art. 19 - Convocazione dell’assemblea generale. L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, oppure, allorquando ne sia richiesta da almeno 1/10 dei suoi associati, oppure da almeno cinque consiglieri o dal collegio dei Revisori. L’assemblea può essere convocata in qualunque luogo ritenuto idoneo alle esigenze organizzative, purchè sul territorio nazionale. La convocazione, con l’indicazione del luogo, del giorno e dall’ora, nonché dell’ordine degli argomenti trattati, è fatta tramite lettera raccomandata spedita, a tutti gli associati all’ultimo indirizzo risultante nel libro soci, nonché ai membri del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. La convocazione è valida anche se inoltrata tramite telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da parte dell’associato convocato. La convocazione tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica può essere sostituita con la pubblicazione dell’avviso di convocazione sulle stampe specializzate almeno due volte nei dieci giorni precedenti l’adunanza ed affissione nelle bacheche dei singoli Ippodromi. 

Art. 20 - Diritto di voto. Ogni aderente alla Federazione ha diritto ad un voto, che può essere esercitato anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione, purchè presentata personalmente al Delegato Regionale -o suo incaricato- e da quest’ultimo autenticata. La delega può essere conferita ad un altro socio che non rivesta cariche elettive in seno alla Federazione stessa. Nelle assemblee, elettive e non, ciascun socio non può essere portatore di più di quattro deleghe. 

Art. 21 - Validità dell’Assemblea Generale e delle deliberazioni. Le votazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni per l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l’Atto Costitutivo e/o lo Statuto, l’Assemblea é validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, è valida con la presenza di almeno 3/10 dei Soci e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Federazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¼ degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea, contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su richiesta degli organi della Federazione da qualunque associato.

Art. 22 - Competenze dell’Assemblea Generale. L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile, ed entro il 30 novembre per il bilancio di previsione.

Essa inoltre provvede:

     - alla nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti;

     - alla nomina del Revisore dei Conti in numero di tre membri effettivi e due supplenti;

     - alla nomina del Collegio dei Probiviri in numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti;

     - determina l’ammontare dei compensi da erogare ai componenti il Consiglio Direttivo;

     - delibera gli indirizzi generali dell’attività della Federazione;

     - delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

     - approva i Regolamenti che disciplinano l’attività dell’Unione;

     - delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve dell’Unione;

     - delibera lo scioglimento e liquidazione dell’Unione la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 23 - Competenze dell’Assemblea Generale Straordinaria. L’assemblea Straordinaria, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente, preso atto degli argomenti posti all’ordine del giorno, convocherà l’assemblea straordinaria entro 15 giorni, con le norme previste dall’art. 19.

 

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTI – POTERI

Art. 24 - Il Presidente. Al Presidente, nominato dall’assemblea, spettano la firma e la rappresentanza legale della Federazione. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, per compiti specifici, determinati e limitati nel tempo, la rappresentanza dell’unione anche ad estranei dal Consiglio stesso. Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione nel rispetto delle direttive dall’Assemblea Generale e dalle decisioni del Consiglio Direttivo. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti dì straordinaria amministrazione convocando immediatamente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente su richiesta dei delegati, partecipa alle assemblee regionali.

Art. 25 - I Vice-Presidenti. I Vice presidenti, nominati dall’Assemblea, esercitano compiti specifici a loro delegati dal Presidente. Hanno inoltre la funzione dì sostituire il Presidente in tutte le mansioni attribuitegli dal presente Statuto, in caso di suo temporaneo impedimento. Quando sostituiscono il Presidente hanno la firma e la rappresentanza legale.

Art. 26 - Poteri del Presidente e dei Vice-Presidenti. Sono funzioni del Presidente, coadiuvato dai Vice-Presidenti:

     - l’ordinaria amministrazione del patrimonio sociale; la corretta assunzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

     - intervenire presso i pubblici uffici, gli enti competenti e le Società di Corse per tutto quanto concerne gli interessi della categoria, con particolare riguardo, alla formazione dei calendari dei corsi, alle modalità di programmazione alla valutazione degli ippodromi, alle questioni tecniche e alla concessione, rinnovo e revoca delle licenze;

     - presiedere le Assemblee Regionali, su richiesta, del Delegato Regionale d’appartenenza, per problematiche che rivestono carattere.

 

IL DIRETTORE TECNICO

Art. 27 - Nomina del Direttore Tecnico.  Il Direttore Tecnico viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Tecnico viene scelto tra soggetti di comprovata esperienza in campo ippico e non e di considerevole capacità manageriale.

Art. 28 - Competenze e compensi del Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico predispone l’ordine del giorno dell’assemblea e del Consiglio Direttivo su indicazioni del Presidente, esegue e fa eseguire le delibere approvate dal Consiglio Direttivo, propone al Consiglio le iniziative da intraprendere, esprime pareri sull’attività e sulla gestione economica dell’associazione, opera in stretto contato con il Presidente, al quale relaziona il suo operato. Ha diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo che non potranno tenersi qualora non sia stato avvisato. Il Direttore Tecnico può altresì essere delegato dal Presidente a compiere specifici atti in. nome e per conto dell’Associazione. Al Direttore tecnico spetta un compenso annuale così come previsto dall’art.30 del presente statuto.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29 - Composizione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un Consigliere per ogni Delegazione Regionale, dal Presidente, dai Vice-Presidenti. I Consiglieri sono nominati dai singoli Comitati Regionali nel numero di un rappresentante per ogni Delegazione Regionale. Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati direttamente dall’Assemblea Generale.

Art. 29 bis - Le elezioni del Presidente e dei due Vice-Presidenti da parte dell’Assemblea Generale, potrà avvenire contestualmente alla elezione dei Delegati Regionali in unico consesso straordinario ad hoc convocato.

Art. 30 -  Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per decidere e deliberare sulle iniziative da assumere, e sui criteri da seguire, per il conseguimento e l’attuazione degli scopi della Federazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

     - la gestione della Federazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea Generale;

     - l’ammissione di nuovi soci;

     - la deliberazione sulle attività ed iniziative della Federazione in conformità con quanto stabilito agli art. 3 e 4;

     - la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e di quello di previsione;

     - la determinazione dell’eventuale quota percentuale di prelievo sulle indennità percepite a qualsiasi titolo dagli associati ed erogate dall’Unire e/o da ogni altro Ente pubblico o privato, associazioni, stabilendo e sottoscrivendo appositi accordi con gli enti erogatore per il versamento delle percentuali di prelievo direttamente alla Cassa Nazionale Assistenza Previdenza - Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo;

     - la stipulazione e ratifica di concordati e contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori, alle dipendenze delle scuderie di cavalli al trotto, ai sensi dell’art. 3;

     - il conferimento e la revoca di procure;

     - l’assunzione e il licenziamento di personale alle dipendenze della Federazione;

     - la nomina del Direttore tecnico e la determinazione annuale del suo compenso;

     - lo stanziamento dei fondi necessari per il funzionamento delle delegazioni compatibilmente con l’entrate complessive della Federazione;

     - la nomina di propri rappresentanti nel fondo per il sostegno del reddito agli artieri specializzati del settore trotto anche tra i non soci;

     - la nomina di propri rappresentanti in ragione alle attività ed in misura alle Commissioni di Unire.

Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, al Direttore tecnico, oppure, a mezzo del Presidente a esterni, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

Art. 31 - Convocazioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritiene opportuno, deve comunque riunirsi:

     - in tutti i casi di necessità ed urgenza, anche su indicazione del Direttore tecnico;

     - ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché delle materie da trattare. La convocazione è valida anche se inoltrata tramite telefax o posta elettronica e con conferma di ricezione da parte del consigliere convocato. E’ fatto obbligo convocare anche il Direttore Tecnico, pena, in caso contrario, l’invalidità della riunione. Il Consiglio direttivo è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due vice presidenti, o in mancanza anche di quest’ultimi dal consigliere più anziano, che si considera atto a deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le questioni di straordinaria amministrazione devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 32 - Decadenza. I consiglieri decadono dal proprio incarico qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

     - esclusione del consigliere quale socio appartenente all’associazione;

     - recesso volontario dalla qualità di socio;

     - dimissioni;

     - mancata partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive, salvo palese giustificato motivo; qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo si intende decaduto e si procederà alla sua rielezione.

In caso di cessazione dal proprio incarico prima del termine del mandato, per qualsiasi motivo, di un membro del consiglio direttivo, il suo Comitato Regionale nominerà il sostituto che rimarrà in carica per tutto il periodo residuo del mandato.

 

TESORERIA

Art. 33 - Nomina, funzioni e compenso. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, oppure, tra persone di indubbia capacità e fiducia anche non appartenenti alla Federazione. Il consiglio direttivo ne determina i limiti operativi ed il compenso annuo. Funzioni del tesoriere sono:

     - controllo del regolare versamento delle quote associative;

     - controllo delle rimesse predisposte dagli Enti inerenti alle indennità percepite dagli associati;

     - controllo e predisposizione al pagamento delle spese di gestione;

     - controllo e predisposizione dei rimborsi spese ai consiglieri;

     - controllo e predisposizione al pagamento di imposte e tasse a carico dell’Unione;

     - controllo delle rendite sulle gestione del patrimonio;

Il Tesoriere risponde del proprio operato al Presidente, tenendolo informato su qualsiasi aspetto che incida o possa incidere negativamente sull’andamento finanziario della Federazione. A tale scopo il Tesoriere dovrà predisporre un rendiconto finanziario, con decadenza trimestrale relativo all’attività gestionale dell’Associazione. Il tesoriere resta in carica fino a revoca.

 

ORGANI DI CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 34 - Collegio dei revisori dei conti. I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea generale ordinaria nel numero di tre effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili. Il loro mandato ha la durata di quattro anni e possono essere rieletti una sola volta per la stessa durata. A loro è affidato il controllo della gestione dell’associazione e provvedono alla convocazione dell’assemblea nei casi di decadenza del consiglio direttivo di cui all’art. 32. Il Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese, ne determina il compenso annuo sulla scorta di delibera dell’Assemblea Generale sul punto.

Art. 35 - Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea Generale ordinaria nel numero di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra soci, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di una volta, per un periodo di uguale durata. Il Collegio esercita le sue funzioni in qualsiasi vertenza sorgesse fra gli associati e fra questi e l’associazione. Il Collegio si riunisce e procede per iniziativa autonoma su segnalazione del Consiglio Direttivo e su reclamo scritto dei soci. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a darne immediata esecuzione. Ai Componenti compete il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro incarico.

 

ORGANI PERIFERICI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 36 - Delegazioni. Per la tutela degli interessi locali degli associati, in armonia con le finalità dell’Associazione e gli indirizzi del Consiglio Direttivo, sono costituite le seguenti Delegazioni Regionali:

     - ciascuna delegazione regionale dovrà avere l’adesione di almeno 50 associati;

     - nel primo biennio di vita dell’Associazione, il Consiglio Direttivo all’esito della valutazione delle iscrizioni pervenute, provvederà alla costituzione delle delegazioni regionali anche a messo di aggregazioni per macroaree regionali nel caso il numero degli iscritti non raggiunga su base regionale quello di 50 per ciascuna delegazione regionale;

     - ogni delegazione in armonia con il presente, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo;

     - le Delegazioni non possono assumere impegni economici, nelle delegazioni o comitati territoriali interregionali: ove sono ubicati più ippodromi, possono essere istituite delle sub-delegazioni;

     - ogni sub-delegazione sarà retta da un incaricato designato dal Delegato Regionale e svolgerà il suo mandato su precise deleghe assegnate dal Comitato Regionale.

Art. 37 - Patrimonio delle Delegazioni. Il patrimonio delle delegazioni è costituito:

     - dai contributi deliberati dal Consigli Direttivo;

     - dai versamenti volontari effettuati dagli iscritti o per delibere dall’Assemblea Regionale;

     - da eventuali elargizioni da parte di società, enti pubblici o privati;

     - da qualsiasi entrata.

Art.38 - Organi delle Delegazioni. Sono organi delle Delegazioni:

     - l’Assemblea Regionale;

     - il Comitato Regionale;

     - il Delegato Regionale.

Art. 39 - Assemblea Regionale.

L’assemblea regionale è costituita da tutti i soci appartenenti alla delegazione. E’ convocata dal delegato regionale con le stesse modalità previste per la convocazione dell’assemblea generale. L’assemblea regionale si riunisce altresì quando, almeno 1/10 dei soci appartenenti alla delegazione, ne faccia richiesta. Detta richiesta, corredata dagli argomenti posti all’ordine del giorno, deve essere inoltrata al delegato regionale, il quale, entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà convocare l’assemblea. L’assemblea nomina, con votazioni separate, il delegato e il comitato regionale, determinando altresì, il numero dei componenti, in base agli ippodromi operanti nella stessa regione.

Art. 40 -  Comitato regionale

Il comitato regionale è composto dal numero dei componenti determinati dal Consiglio Direttivo in sede istitutiva, un minimo di 5 nominati con le norme previste dall’Art.39, ed i suoi membri, durano in circa 4 anni. Nel comitato regionale possono essere nominati solo allenatori e/o guidatori professionisti, i quali sono rieleggibili. Qualora, per un motivo qualsiasi, venga meno la maggioranza del comitato regionale o nell’ipotesi di decadenza del delegato, il comitato è considerato decaduto e si procederà a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la decadenza del comitato regionale e la nomina del nuovo, o nell’ipotesi in cui noti sia possibile nominare il comitato quale organo collegiale per mancanza  del numero minimo di membri, il presidente del Consiglio Direttivo della Federazione, nominerà un commissario straordinario. Il comitato regionale retto dal delegato, funziona con le medesime norme stabilite per il Consiglio Direttivo. Il comitato regionale applica e fa rispettare ai propri iscritti, tutte le norme e direttive emanate dal consiglio direttivo. Definisce, in armonia con le norme contenute nel presente statuto, un proprio regolamento, che diventerà operante con l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. In particolare, nell’ambito delle delegazioni di appartenenza, il comitato:

     - compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

     - interviene presso la società di corsa di appartenenza per tutti i problemi riguardanti l’ambito locale;

     - contrae contratti relativi alla tenute alla sede della delegazione;

     - assume e licenzia proprio personale;

     - esprime parere, da sottoporre al Consiglio Direttivo, sull’amministrazione nonchè sulla sospensione radiazione o decadenza dei soci;

     - assegna particolari deleghe ai subdelegati regionali;

     - redige il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea regionale dei soci e ne cura l’immediata trasmissione al consiglio direttivo per l’inserimento nel bilancio delle associazioni.

Art. 41 - Delegato Regionale.

Il delegato è componente di diritto del Consiglio Direttivo. In caso di temporaneo impedimento o assenza, può delegare un componente del comitato regionale a rappresentarlo in seno al consiglio direttivo per non più di due volte ad anno solare. Egli nell’ambito del comitato regionale, svolge i seguenti compiti:

     - convoca e presiede l’assemblea del Comitato, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

     - esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo nell’ambito della propria delegazione con la collaborazione del comitato;

     - rappresenta la delegazione e ne tutela i legittimi interessi.

Art. 42 -  Scioglimento dell’associazione.

Lo scioglimento dell’associazione deliberato dall’assemblea dei soci secondo le modalità e i termini di cui all’art. 21 per i seguenti motivi:

     - conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

     - ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l’associazione o che dovessero impedire lo svolgimento dell’attività. Per ogni altra causa di cui all’art. 27 cod.civ.;

     - in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’assemblea dei soci deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, destinandolo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 43 - Controversie.

In caso di controversie tra i soci e la Federazione, per quanto attiene l’interpretazione e l’esecuzione delle norme statutarie, o che comunque si riferiscono al rapporto con la Federazione, il foro competente è quello di Napoli.

Art. 44 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle Leggi in materia di associazioni.